LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.
2. Nella fase di convergenza di cui all'articolo 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di analisi, programmazione e indirizzo di cui all'articolo 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.
3. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;
c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;
d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;
e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati dal Consiglio delle autonomie locali, in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER.
(1)
4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.
5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 21, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.