LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2013
Materia:
320.07 - Farmaceutica
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2016