LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;
b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.
2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall' articolo 59 della legge regionale 28/2007 .
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 105
 (Agevolazioni postali e fiscali)
1. Ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale si applicano le agevolazioni postali e fiscali previste dalle disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Art. 106
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
Art. 107
 (Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti e degli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche.
Art. 108
 (Ricorsi e diritto di accesso)
1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.
Art. 109
 (Anagrafe degli amministratori locali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l’aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell’Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d)   ( ABROGATA )
1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.
3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
5Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024
Art. 110
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 );
b) l' articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 );
d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995 . Modifica all' articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
g) i commi 23, 24 e 25 dell' articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
j) i commi 1 e 2 dell' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
l) il comma 2 dell'articolo 8 e l' articolo 36 della legge regionale 28/2007 ;
m) l' articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
n) i commi 41 e 44 dell' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
o) i commi 78 e 79 dell' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 111
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
2. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 27/2012 .
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 112
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.