(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.