LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

TITOLO IV
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 E DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI
Art. 80
1. All' articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ).>>;

c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.>>.

Art. 81
  (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Stampa delle schede di votazione)
1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.
2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.

Art. 82
1.
L' articolo 22 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.>>.

Art. 83
  (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.>>.

Art. 84
1. All' articolo 23 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti >> sono sostituite dalle seguenti: << nei tre giorni precedenti la votazione >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.>>.

Art. 85
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;>>.

Art. 86
1.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;>>.

Art. 87
1. All' articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.

Art. 88
1.
Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.

Art. 89
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007 le parole << Il primo giorno di votazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Il giorno della votazione >>.

Art. 90
1.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.>>.

Art. 91
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte le seguenti parole: << In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni. >>.

Art. 92
1.
L' articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

Art. 93
  (Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 37 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 37 bis
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:
a) chiude l'urna contenente le schede votate;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.>>.

Art. 94
1.
Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007 le parole << al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti >> sono sostituite dalle seguenti: << alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 >>.

Art. 95
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 28/2007 le parole << il giorno e >> sono soppresse.

Art. 96
1.
Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 28/2007 le parole << il giorno e >> sono soppresse.

Art. 97
1.
Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 28/2007 le parole << al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti >> sono sostituite dalle seguenti: << alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 >>.

Art. 98
1. All' articolo 44 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.>>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.>>;

c)
il comma 10 è abrogato.

Art. 99
1. All' articolo 45 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.>>;

b)
al comma 7 le parole << e le schede nulle >> sono sostituite dalle seguenti: << , le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli >>.

Art. 100
1. All' articolo 46 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << per un candidato compreso soltanto nella lista >> sono sostituite dalle seguenti: << per un candidato compreso nella lista >>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.>>.

Art. 101
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << e una copia delle tabelle di scrutinio >> sono soppresse;

b)
al numero 1) della lettera b) le parole << l'altra copia delle tabelle di scrutinio >> sono sostituite dalle seguenti: << le tabelle di scrutinio >>.

Art. 102
1.
La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

Art. 103
1. All' articolo 63 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e del seggio speciale >>;

b)
alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: << Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa. >>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;
b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.
2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall' articolo 59 della legge regionale 28/2007 .
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019
Art. 105
 (Agevolazioni postali e fiscali)
1. Ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale si applicano le agevolazioni postali e fiscali previste dalle disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Art. 106
 (Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
Art. 107
 (Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti e degli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche.
Art. 108
 (Ricorsi e diritto di accesso)
1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.
Art. 109
 (Anagrafe degli amministratori locali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l’aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell’Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d)   ( ABROGATA )
1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.
3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
5Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024
Art. 110
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 );
b) l' articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 );
d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995 . Modifica all' articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
g) i commi 23, 24 e 25 dell' articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
j) i commi 1 e 2 dell' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
l) il comma 2 dell'articolo 8 e l' articolo 36 della legge regionale 28/2007 ;
m) l' articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
n) i commi 41 e 44 dell' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
o) i commi 78 e 79 dell' articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 111
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
2. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 27/2012 .
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 112
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.