Art. 77
(Propaganda elettorale)
2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
Art. 78
(Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
1.
Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
, il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2.
Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6.
L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017
Art. 79
(Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.