LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

TITOLO III
 REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
CAPO I
 REGIME DELLE SPESE
Art. 74
 (Ripartizione delle spese)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) stampa delle schede di votazione;
c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;
d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;
e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.
e bis) acquisto delle urne elettorali.
(1)
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015
Art. 75
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.
4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 53/1990 , rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Art. 76
 (Rendicontazione delle spese elettorali)
1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
CAPO II
 PROPAGANDA ELETTORALE
Art. 77
 (Propaganda elettorale)
1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l' articolo 89, comma 2, della legge regionale 28/2007 .
2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
Art. 78
 (Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
1. Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017
Art. 79
 (Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.