LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO III
 PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 27
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione della lista;
c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
Art. 28
 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
h)   ( ABROGATA )
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022
Art. 29
 (Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall' articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 ;
e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.
2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:
a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:
a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.
Art. 30
 (Contrassegno delle liste dei candidati)
1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 31
 (Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
2. La segreteria del comune:
a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.
Art. 32
 (Presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea)
1. Ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 197/1996 , i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Art. 33
 (Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale)
1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).
Art. 34
 (Esame delle candidature ed esclusioni)
1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.
Art. 35
 (Decisioni finali e operazioni di sorteggio)
1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.
Art. 36
 (Adempimenti successivi all'esame delle candidature)
1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.
Art. 37
 (Stampa delle schede di votazione)
1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.
Art. 38
 (Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.