Art. 22
(Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3.
In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla
legge 53/1990
e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.
4.
In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'
articolo 6 della legge 95/1989
.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.
Art. 23
(Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione)
1.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.
Art. 24
(Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti)
1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.
2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.
3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 25
(Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali)
1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.
2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.
4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 26
(Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.
2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.
3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.