LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO I
 CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI
Art. 18
 (Convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016
Art. 19
 (Rinvio delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.
3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.
5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 20
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.