CAPO I
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI
Art. 18
(Convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016
Art. 19
(Rinvio delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.
3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.
5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 20
(Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
CAPO II
UFFICI ELETTORALI
Art. 21
(Ufficio competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali)
Art. 22
(Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3.
In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla
legge 53/1990
e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.
4.
In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'
articolo 6 della legge 95/1989
.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.
Art. 23
(Cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione)
1.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
e) i candidati alle elezioni.
Art. 24
(Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti)
1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.
2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.
3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.
5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 25
(Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali)
1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.
2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.
4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.
Art. 26
(Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.
2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.
3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.
CAPO III
PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 27
(Dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2.
La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
b) la denominazione della lista;
c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
Art. 28
(Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1.
La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
h)
( ABROGATA )
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2022
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, L. R. 5/2022
Art. 29
(Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)
1.
Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.
2.
Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:
a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
3.
Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:
a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.
Art. 30
(Contrassegno delle liste dei candidati)
1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.
2.
Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.
5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 31
(Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
2.
La segreteria del comune:
a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;
c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.
Art. 32
(Presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea)
1.
Ai sensi dell'
articolo 5 del decreto legislativo 197/1996
, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Art. 33
(Rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale)
1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).
Art. 34
(Esame delle candidature ed esclusioni)
1.
La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;
b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;
c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;
d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;
f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;
i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;
j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;
k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;
p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;
q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.
2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.
3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.
Art. 35
(Decisioni finali e operazioni di sorteggio)
1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.
Art. 36
(Adempimenti successivi all'esame delle candidature)
1.
Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2.
La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.
Art. 37
(Stampa delle schede di votazione)
1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.
2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.
Art. 38
(Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)
1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.
3.
Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:
a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO V
SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Art. 62
(Operazioni di scrutinio)
1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.
Art. 63
(Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3.
Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 64
(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4.
Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
d) espressi numericamente anziché nominativamente;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 65
(Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 66
(Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
1.
Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
e)
raccoglie nelle apposite buste:
1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
3) le tabelle di scrutinio;
f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.
Art. 67
(Verbale dell'ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.
CAPO VI
OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 68
(Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.
Art. 69
(Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi; qualora due candidati abbiano entrambi ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al quaranta per cento, proclama eletto sindaco il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti validi; in caso di parità di voti proclama eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale calcolata ai sensi della lettera c); in caso di parità anche di cifra elettorale proclama eletto sindaco il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.
2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.
3.
Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.
4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.
6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.
7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 70
(Riesame dei risultati dello scrutinio)
1.
Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:
a) acquisisce la busta contenente le schede valide;
b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.
2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.
3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.
Art. 71
(Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)
1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 72
(Pubblicazione e comunicazione dei risultati)
1. Il sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.
Art. 73
(Surrogazioni e supplenze)
1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.