LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 8
 (Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996 .