LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 77
 (Propaganda elettorale)
1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l' articolo 89, comma 2, della legge regionale 28/2007 .
2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.