LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 76
 (Rendicontazione delle spese elettorali)
1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 3/2026