LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 7
 (Elettorato attivo)
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).