LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 68
 (Operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.