LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 66
 (Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
e) raccoglie nelle apposite buste:
1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
3) le tabelle di scrutinio;
f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.