Art. 64
(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4.
Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
d) espressi numericamente anziché nominativamente;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.