Art. 63
(Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3.
Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.