LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 63
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.