LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 59
 (Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.
3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.