Art. 58
(Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.
4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.