LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 55
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;
c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.