Art. 54
(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)
1.
All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
d)
( ABROGATA )
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 15, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.