Art. 5
(Termini per lo svolgimento delle elezioni)
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020
3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021
4Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 12/2024 . Le elezioni degli organi dei Comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025. Le elezioni si svolgono nel medesimo periodo qualora, ai sensi del comma 2 del presente articolo, gli organi dei Comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025.