Art. 48
(Elettori che votano nella sezione)
1.
Nella sezione votano:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.