LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
1. Nella sezione votano:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell' articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967 ;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024