LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.