Art. 43
(Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata alle persone con disabilità, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024