LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 36
 (Adempimenti successivi all'esame delle candidature)
1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:
a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;
b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.
2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:
a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;
b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.
3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.