LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 35
 (Decisioni finali e operazioni di sorteggio)
1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.
2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.
3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.
4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.