LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 25
 (Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali)
1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.
2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.
3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.
4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.