LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 2
 (Composizione e presidenza dei consigli comunali)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.
Note:
1Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 4/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 4/2019