LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 18
 (Convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016