LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 12
 (Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.