Art. 111
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
2.
All'onere di 300.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'
articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013).
3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
4.
All'onere di 200.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'
articolo 10 della legge regionale 27/2012
.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.