LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 109
 (Anagrafe degli amministratori locali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati contenuti nell’Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d)   ( ABROGATA )
1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.
3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
5Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024
7Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026
8Comma 3 bis sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026