Art. 109
(Anagrafe degli amministratori locali)
1.
La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l’aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell’Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d)
( ABROGATA )
1 bis. L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.
2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.
3 bis. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
4Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
5Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024