Art. 106
(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione, dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024