LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 104
 (Contemporaneità di elezioni)
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;
b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;
c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;
d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.
2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è disciplinato dall' articolo 59 della legge regionale 28/2007 .
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 2/2014
2Comma 3 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2019