LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 10
 (Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)
1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.