Art. 10
(Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)
1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.