LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO I
 REGIME DELLE SPESE
Art. 74
 (Ripartizione delle spese)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) stampa delle schede di votazione;
c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;
d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;
e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.
e bis) acquisto delle urne elettorali.
(1)
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 3, L. R. 20/2015
Art. 75
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.
4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 53/1990 , rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Art. 76
 (Rendicontazione delle spese elettorali)
1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.