LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO V
 SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Art. 62
 (Operazioni di scrutinio)
1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.
Art. 63
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 64
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
d) espressi numericamente anziché nominativamente;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 65
 (Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Art. 66
 (Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)
1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
e) raccoglie nelle apposite buste:
1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
3) le tabelle di scrutinio;
f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.
Art. 67
 (Verbale dell'ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.