LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

CAPO IV
 VOTAZIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 39
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 52, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.
Art. 41
 (Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.
Art. 42
 (Consegna del materiale elettorale)
1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
g) i verbali di nomina degli scrutatori;
h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
j) l'urna per la votazione;
k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Art. 43
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata alle persone con disabilità, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
Art. 44
 (Accesso nella sala della votazione)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.
Art. 45
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.
SEZIONE II
 OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art. 46
 (Durata della votazione)
1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 47
 (Modalità della votazione)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
Art. 48
 (Elettori che votano nella sezione)
1. Nella sezione votano:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell' articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967 ;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle o tramite altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 1/2024
Art. 49
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Art. 50
 (Inizio della votazione)
1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.
Art. 51
 (Ammissione degli elettori al voto)
1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:
a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.
2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.
Art. 52
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.
Art. 53
 (Casi particolari nel corso della votazione)
1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
2.
Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta << scheda annullata >> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
4.
Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta << scheda annullata >> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Art. 54
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)
1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
d)   ( ABROGATA )
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
(1)
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 15, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 55
 (Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;
c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.
SEZIONE III
 RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI
Art. 56
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.
Art. 57
 (Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.
Art. 58
 (Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.
4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.
Art. 59
 (Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.
3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 60
 (Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 61
 (Votazione dei detenuti)
1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.
4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.