LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 92
1.
L' articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.