LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 87
1. All' articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.