LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 79
 (Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.
2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.