LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 73
 (Surrogazioni e supplenze)
1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.