LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 57
 (Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.