LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 52
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.