LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 51
 (Ammissione degli elettori al voto)
1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:
a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.
2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.