LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 32
 (Presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea)
1. Ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 197/1996 , i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.