LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 29
 (Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature)
1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall' articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 ;
e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.
2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:
a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:
a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.