LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province
110.05 - Elezioni

Art. 16
 (Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, si procede ad un secondo turno di votazione.
2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.
5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 19, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2024